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    Sentenze scandalose

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    Messaggio Da shevagol Mer 7 Mag 2008 - 11:51

    Ragazzi apro un argomento così tutti quelli che dicono che le gare le vinciamo con i ricorsi, si dovranno ricredere.

    L’ultimo che abbiamo fatto,secondo le NOIF, sensato per noi, ci è stato rigettato due volte ma con motivazione che solo loro capiscono. In dettaglio. La gara in questione era Real Corbara – Alba Nocerina terminata con il punteggio di 3 – 2 per i padroni di casa. Alla gara ha partecipato un calciatore del Corbara che ha usufruito di due svincoli in virtù dell’art. 107 delle NOIF nei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale, che stando a quello che dice la norma dovrebbe essere vietato..infatti


    L’art. 107 delle NOIF, che trovate QUI 107 NOIF – ci dice

    art. 1 La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”.

    E fin qui tutto ok…continua

    Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.


    Ora se l’art. si fermava qui, lo svincolo era regolare, lo stesso specificava che è consentito ad inizio stagione, cioè dal 1 luglio al 15 luglio e nel periodo suppletivo, cioè dal 1 dicembre fino al 17 dicembre. Quindi non c’era bisogna di fare nessun reclamo, la posizione risultava regolare.

    Però proseguendo la norma continua… questo sempre riguardando il comma 1

    L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

    Questo è quello che a noi interessava. Cioè da come interpretiamo l’articolo lo svincolo è consentito una sola volta. Per applicare questa norma ci dev’essere una condizione. Il calciatore deve essere tesserato entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre. Se è tesserato entro quelle date lo stesso ha diritto allo svincolo in virtù dell’art. 107 comma 1 delle NOIF una sola volta. Nel nostro caso per il calciatore in questione la condizione c’era. Era vincolato sia entro il 30 giugno e sia entro il 30 novembre. Ha ottenuto lo svincolo prima a luglio e poi a dicembre. Secondo noi violando la norma, ma non secondo le due Commissioni disciplinare. Questo può essere anche nella logica, aver respinto i reclami, se ci spiegavano nel dettaglio le motivazioni perché la nostra domanda non poteva venire accettata.

    Vi riporto la prima motivazione quella della commissione disciplinare territoriale di Napoli.

    La Commissione Motiva:

    La società Real Corbara, quindi, non ha violato nessuna norma relativa al tesseramento del calciatore in parola. Difatti, l’art. 107 delle N.O.I.F specifica che l’inclusione in lista di svincolo di un calciatore, se tesserato, può avvenire entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni stagione sportiva. Inoltre, essa è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale.


    La commissione ha quindi motivato che l’art. 107 specifica : che l’inclusione in lista di svincolo di un calciatore, se tesserato, può avvenire entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni stagione sportiva

    Praticamente loro leggendo la norma hanno detto il contrario di quello che la stessa norma dice…infatti come vi ho riportato sopra, l’art. completo dice: “purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale” … praticamente hanno confuso la condizione con il periodo di svincolo. Il periodo di svincolo è compreso nel periodo di Luglio e nel periodo di Dicembre. Come hanno motivato loro, hanno detto che un calciatore può essere svincolato entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre. Credo che giudici di un certo rango non dovrebbero commettere questi errori nel scrivere le sentenze.

    Passiamo oltre…. riproponiamo lo stesso ricorso, impugnando la decisione di Napoli, alla commissione di Roma. Questa addirittura confonde i comma degli art. … infatti motiva

    Occorre premettere che l’art. 107 terzo comma NOIF prevede che lo svincolo del calciatore (non professionista, giovane dilettante o giovane di serie), purché tesserato entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentito una sola volta per ciascuno dei due periodi e che il calciatore svincolato ha diritto di chiedere il nuovo tesseramento a favore di qualsiasi società in qualsiasi momento della stagione purché non ricompreso nei periodi di cui sopra.

    Questi addirittura hanno fatto una premessa, specificando il comma 3 dell’art. 107 dice quelle testuali parole.

    Ma vogliamo vedere in dettaglio la loro premessa che hanno citato cosa vuol dire?

    Art. 107

    3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, non possono essere modificate.


    Ecco il significato … quindi che c’entra la domanda che abbiamo fatto, inerente al doppio svincolo effettuato dal calciatore, con questo comma 3? Bohhhh

    E come se io vado da un macellaio e chiedo un chilo di carne e lui invece mi da un chilo di pane.


    Proseguendo la motivazione, la stessa si conclude con questa dicitura:” Essendo valido lo svincolo del 17 dicembre 2007 in quanto il calciatore era stato tesserato dalla società Victoria Real Bagnese il 4 settembre 2007 e cioè entro la data del 30 novembre 2007, egli poteva tesserarsi per la società Real Carbonara, come in effetti è avvenuto”.

    Hanno concluso che lo stesso poteva tesserarsi con la squadra Real Carbonara…. Ma il reclamo non era nei confronti del Real Corbara?

    Ammetto che ci è potuto essere un errore di battitura nell’ultimo paragrafo, ma motivando facendo riferimento a comma dell’art. sbagliato, questo non è ammissibile.


    Sia ben chiaro questo non è nulla contro la società Real Corbara, ma è solo una riflessione per dire: “ Ma chi ci giudica? Sono gente esperti della materia, o semplice persone che vanno lì per Hobbie e non sono addentrati nella materia? Sta di fatto che questa storia non finisce qui, ormai è diventato una questione di principio, non, e ripeto per i 3 punti.


    Le sentenze nel bene o nel male si accettano e si rispettano.

    Ma le prese in giro .... no

    A voi i commenti


    Ultima modifica di shevagol il Mer 7 Mag 2008 - 14:06 - modificato 1 volta.
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    Messaggio Da corbarese Mer 7 Mag 2008 - 14:02

    Ciao Sheva,
    perdonami per la precisazione ma credo sia giusto chiarire che il terzo comma dell'art. 107 riporta quanto segue:

    "L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o
    “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta
    per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente
    comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non
    ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società."

    Il terzo comma non è quello che hai riportato tu, forse hai fatto confusione con i vari "comma". Secondo il dizionario giuridico per "COMMA" si intende:

    "Suddivisione di un articolo di legge, caratterizzato graficamente da un "a capo"."

    Quindi il loro riferimento all'interno della motivazione addotta è pertinente.
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    Messaggio Da shevagol Mer 7 Mag 2008 - 14:35

    corbarese ha scritto:Ciao Sheva,
    perdonami per la precisazione ma credo sia giusto chiarire che il terzo comma dell'art. 107 riporta quanto segue:

    Ciao, mi fa piacere che sei venuto a commentare un cosa che può essere utile oltre a noi anche a chi piace la materia sportiva con i vari regolamenti oltre, logicamente, a voi, parte interessata Wink ...

    corbarese ha scritto:"L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società."

    Il terzo comma non è quello che hai riportato tu, forse hai fatto confusione con i vari "comma".
    Se parliamo dei numeri all'interno dell'art. quello che avevo scritto in precedenza era il 3 ... quindi per me il terzo era quello...


    corbarese ha scritto:Secondo il dizionario giuridico per "COMMA" si intende:

    "Suddivisione di un articolo di legge, caratterizzato graficamente da un "a capo"."

    Quindi il loro riferimento all'interno della motivazione addotta è pertinente.

    Se invece ti riferisci all'interno del comma 1 i vari punti a capo che ci sono all'interno dell'art., in poche parole come tu hai specificato" caratterizzato graficamente da un "a capo" allora anche in questo caso hanno sbagliato.... perchè il terzo comma dice:" L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi.

    Quindi come vedi una sentenza scritta con i piedi ...

    La nostra domanda era semplice:" è consentito lo svincolo due volte nella stessa annata calcistisca?... Loro non so perchè hanno citato solo lo svincolo di dicembre, quando poi c'era stato anche lo svincolo di Luglio ... perchè nella motivazione non l'hanno citato dicendo che era regolare? Questo è il dubbio ...
    Ciao
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    Messaggio Da corbarese Mer 7 Mag 2008 - 15:34

    Guarda, io non sono un avvocato, quindi quello che dico non va preso come sacro, le poche nozioni che so le ho imparate perchè ho studiato alcuni esami di diritto. Non entro nel merito del vostro ricorso, nè voglio giudicare la vostra interpreazione della norma, perchè come già ti ho detto non sono un tecnico ma sono piuttosto sicuro che la motivazione che vi hanno dato fa riferimento al comma giusto.

    Questo è il punto 1 dell'articolo 107, i comma sono i seguenti: comma 1 in rosso, comma 2 in verde e comma 3 in bianco. Qualunque sia la branca del diritto in questione gli articoli vanno suddivisi così:
    La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di
    serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo,
    predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non
    professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio
    stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio
    Federale.
    L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno
    sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in cui il modulo
    di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi.
    L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o
    “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta
    per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente
    comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non
    ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.
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    Messaggio Da shevagol Mer 7 Mag 2008 - 17:37

    Allora diciamo che ti voglio dare di buono la tua divisione, anche se non lo penso. Smile ...Allora ti faccio una domanda .... La Commissione di Napoli ci ha motivato in questo modo: "

    La società Real Corbara, quindi, non ha violato nessuna norma relativa al tesseramento del calciatore in parola. Difatti, l’art. 107 delle N.O.I.F specifica che l’inclusione in lista di svincolo di un calciatore, se tesserato, può avvenire entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni stagione sportiva. Inoltre, essa è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale.

    Allora negli esempi che tu hai fatto sopra, c'è una specificazione dove viene affermato che lo svincolo può avvenire entro il 30 giugno e 30 novembre? A me mi sembra che c'è scritto:"

    purchè tesserati (che significa a condizione che).... quindi come vedi le sentenze le scrivono con i piedi .... e ti ripeto quando citano il comma 3 vuol dire il 3 comma. quello art. delle NOIF e suddiviso in 7 comma .... se all'interno di un comma vogliono specificare altre cose, inseriscono le lettere a) b) c) come ad esempio .... quando abbiamo vinto il ricorso contro il faiella e nella sentenza hanno scritto la giusta motivazione, che è questa:...

    in accoglimento del reclamo della società Alba Nocerina, di infliggere a carico della società Faiella Soccer, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S....

    Quindi se è come dici tu all'interno dell'art. che hai evidenziato con i tre colori, se quel determinato art. delle NOIF volevano separarlo, mettevano le lettere a) b) c) ... ma visto e considerato che non ci sono, quello per chi lo interpreta resta l'art 107 comma 1 ..... il comma 3 dell'art. 107 è quello che ti ho messo in evidenza nel 1 post Wink

    Ti ripeto, se ci davano una sentenza ben motivata, niente da dire.... ma il fatto che le loro motivazione non sono ben definite ci lascia molti dubbi .....

    Comunque nemmeno io sono avvocato, è da molto tempo che seguo il diritto sportivo, è un mio Hobbie ... e ti posso assicurare che sentenze scandalose, come queste ne ho lette parecchie, non solo nell'ambito locale, ma anche in ambito di altre regioni oltre ovviamente in quello nazionale ... ciao Wink
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    Messaggio Da corbarese Mer 7 Mag 2008 - 19:10

    Sheva, ti ripeto che non voglio entrare nel merito della sentenza, questo per due motivi: primo, perchè non sarei in grado di interpretare la norma nel giusto modo e secondo perchè la mia interpretazione sarebbe di parte. Quindi potremmo discuterne fino a domani mattina ma non ne verremmo a capo.
    Convengo con te sulla superficialità della giustizia sportiva che anche nei nostri confronti l'ha fatta grossa. Un giudice che toglie una squalifica del campo combinata per rissa tra le due squadre proprio in occasione della partita di ritorno tra le stesse squadre, tu come lo definiresti?
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    Messaggio Da shevagol Mer 7 Mag 2008 - 19:16

    un imb***lle ... così come fecero con noi quando alla vigilia della gara con il Faiella uscì la sentenza in nostro favore, dopo 3 mesi ...
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    Messaggio Da feros Gio 15 Mag 2008 - 9:26

    Dal Comunicato Ufficiale n° 38 del 15 maggio 2008

    Pag. 1087

    Delibere della Commissione Disciplinare Nazionale Appello A.C. Alba Nocerina avverso le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale (C.U. n. 83 del
    3.4.2008) in merito alla gara del Campionato di Terza Categoria “Real Corbara / Alba Nocerina” del 2.3.2008 est respinto. Le motivazioni sono sotto riportate ( come da C.U n. 50/CDN del 5.5.2008 della F.I.G.C., consultabile sul sito internet della F.I.G.C. all’indirizzo www.figc.it, nonché sul sito internet del C.R. Campania, alla voce “allegati” di questo Comunicato Ufficiale).
    RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC ALBA NOCERINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REAL CORBARA-ALBA NOCERINA DEL 2.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 83 del 3.4.2008 – Campionato di 3^ Categoria).
    La Commissione Territoriale Campania, con decisione del 3 aprile 2008, respingeva il reclamo della società Alba Nocerina per la posizione irregolare del calciatore Padovano Domenico partecipante alla gara Alba Nocerina-Real Corbara del 2 marzo 2008 Campionato Terza Categoria.Motivata la C.D.T. che tale calciatore risultava tesserato per la società Real Corbara a far data dal 27 dicembre 2007 e che, pertanto, la sua partecipazione alla gara in oggetto era regolare. Ricorre la società Alba Nocerina, deducendo che il tesseramento del calciatore era avvenuto in violazione dell’art. 107 NOIF e che la decisione della CD Territoriale doveva essere riformata in quanto erronea, con accoglimento della domanda. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che l’art. 107 terzo comma NOIF prevede che lo svincolo del calciatore (non professionista, giovane dilettante o giovane di serie), purché tesserato entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentito una sola volta per ciascuno dei due periodi e che il calciatore svincolato ha diritto di chiedere il nuovo tesseramento a favore di qualsiasi società in qualsiasi momento della stagione purché non ricompreso nei periodi di cui sopra. Risulta dagli atti che il calciatore Padovano Domenico, tesserato per la società Victoria Real Bagnese il 4 settembre 2007, era stato svincolato il 17 dicembre 2007 ed il 27 dicembre 2007 veniva
    tesserato per la società Real Corbara. Essendo valido lo svincolo del 17 dicembre 2007 in quanto il calciatore era stato tesserato dalla società Victoria Real Bagnese il 4 settembre 2007 e cioè entro la data del 30 novembre 2007, egli poteva tesserarsi per la società Real Carbonara, come in effetti è avvenuto. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.

    Argomento vecchio ... quindi l'ho spostato nella sezione giusta perchè la discussione gia era stata aperta ed ampiamente discussa
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    salvatore84


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    Messaggio Da salvatore84 Gio 15 Mag 2008 - 14:34

    Grande taiano per le tue conoscenze si o numr1 mo il campionato sta di nuovo nelle nostre mani forza nn molliamo
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    the revenge


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    Messaggio Da the revenge Gio 15 Mag 2008 - 14:43

    X rinchio sta minkia scusami se ho dubbitato di te.ma rimani sempre una gran ricotta p.s sabato portati la scaccia cani munnezzzzzzzz

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