Ragazzi apro un argomento così tutti quelli che dicono che le gare le vinciamo con i ricorsi, si dovranno ricredere.
L’ultimo che abbiamo fatto,secondo le NOIF, sensato per noi, ci è stato rigettato due volte ma con motivazione che solo loro capiscono. In dettaglio. La gara in questione era Real Corbara – Alba Nocerina terminata con il punteggio di 3 – 2 per i padroni di casa. Alla gara ha partecipato un calciatore del Corbara che ha usufruito di due svincoli in virtù dell’art. 107 delle NOIF nei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale, che stando a quello che dice la norma dovrebbe essere vietato..infatti
L’art. 107 delle NOIF, che trovate QUI 107 NOIF – ci dice
art. 1 La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”.
E fin qui tutto ok…continua
Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.
Ora se l’art. si fermava qui, lo svincolo era regolare, lo stesso specificava che è consentito ad inizio stagione, cioè dal 1 luglio al 15 luglio e nel periodo suppletivo, cioè dal 1 dicembre fino al 17 dicembre. Quindi non c’era bisogna di fare nessun reclamo, la posizione risultava regolare.
Però proseguendo la norma continua… questo sempre riguardando il comma 1
L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.
Questo è quello che a noi interessava. Cioè da come interpretiamo l’articolo lo svincolo è consentito una sola volta. Per applicare questa norma ci dev’essere una condizione. Il calciatore deve essere tesserato entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre. Se è tesserato entro quelle date lo stesso ha diritto allo svincolo in virtù dell’art. 107 comma 1 delle NOIF una sola volta. Nel nostro caso per il calciatore in questione la condizione c’era. Era vincolato sia entro il 30 giugno e sia entro il 30 novembre. Ha ottenuto lo svincolo prima a luglio e poi a dicembre. Secondo noi violando la norma, ma non secondo le due Commissioni disciplinare. Questo può essere anche nella logica, aver respinto i reclami, se ci spiegavano nel dettaglio le motivazioni perché la nostra domanda non poteva venire accettata.
Vi riporto la prima motivazione quella della commissione disciplinare territoriale di Napoli.
La Commissione Motiva:
La società Real Corbara, quindi, non ha violato nessuna norma relativa al tesseramento del calciatore in parola. Difatti, l’art. 107 delle N.O.I.F specifica che l’inclusione in lista di svincolo di un calciatore, se tesserato, può avvenire entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni stagione sportiva. Inoltre, essa è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale.
La commissione ha quindi motivato che l’art. 107 specifica : che l’inclusione in lista di svincolo di un calciatore, se tesserato, può avvenire entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni stagione sportiva
Praticamente loro leggendo la norma hanno detto il contrario di quello che la stessa norma dice…infatti come vi ho riportato sopra, l’art. completo dice: “purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale” … praticamente hanno confuso la condizione con il periodo di svincolo. Il periodo di svincolo è compreso nel periodo di Luglio e nel periodo di Dicembre. Come hanno motivato loro, hanno detto che un calciatore può essere svincolato entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre. Credo che giudici di un certo rango non dovrebbero commettere questi errori nel scrivere le sentenze.
Passiamo oltre…. riproponiamo lo stesso ricorso, impugnando la decisione di Napoli, alla commissione di Roma. Questa addirittura confonde i comma degli art. … infatti motiva
Occorre premettere che l’art. 107 terzo comma NOIF prevede che lo svincolo del calciatore (non professionista, giovane dilettante o giovane di serie), purché tesserato entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentito una sola volta per ciascuno dei due periodi e che il calciatore svincolato ha diritto di chiedere il nuovo tesseramento a favore di qualsiasi società in qualsiasi momento della stagione purché non ricompreso nei periodi di cui sopra.
Questi addirittura hanno fatto una premessa, specificando il comma 3 dell’art. 107 dice quelle testuali parole.
Ma vogliamo vedere in dettaglio la loro premessa che hanno citato cosa vuol dire?
Art. 107
3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, non possono essere modificate.
Ecco il significato … quindi che c’entra la domanda che abbiamo fatto, inerente al doppio svincolo effettuato dal calciatore, con questo comma 3? Bohhhh
E come se io vado da un macellaio e chiedo un chilo di carne e lui invece mi da un chilo di pane.
Proseguendo la motivazione, la stessa si conclude con questa dicitura:” Essendo valido lo svincolo del 17 dicembre 2007 in quanto il calciatore era stato tesserato dalla società Victoria Real Bagnese il 4 settembre 2007 e cioè entro la data del 30 novembre 2007, egli poteva tesserarsi per la società Real Carbonara, come in effetti è avvenuto”.
Hanno concluso che lo stesso poteva tesserarsi con la squadra Real Carbonara…. Ma il reclamo non era nei confronti del Real Corbara?
Ammetto che ci è potuto essere un errore di battitura nell’ultimo paragrafo, ma motivando facendo riferimento a comma dell’art. sbagliato, questo non è ammissibile.
Sia ben chiaro questo non è nulla contro la società Real Corbara, ma è solo una riflessione per dire: “ Ma chi ci giudica? Sono gente esperti della materia, o semplice persone che vanno lì per Hobbie e non sono addentrati nella materia? Sta di fatto che questa storia non finisce qui, ormai è diventato una questione di principio, non, e ripeto per i 3 punti.
Le sentenze nel bene o nel male si accettano e si rispettano.
Ma le prese in giro .... no
A voi i commenti
L’ultimo che abbiamo fatto,secondo le NOIF, sensato per noi, ci è stato rigettato due volte ma con motivazione che solo loro capiscono. In dettaglio. La gara in questione era Real Corbara – Alba Nocerina terminata con il punteggio di 3 – 2 per i padroni di casa. Alla gara ha partecipato un calciatore del Corbara che ha usufruito di due svincoli in virtù dell’art. 107 delle NOIF nei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale, che stando a quello che dice la norma dovrebbe essere vietato..infatti
L’art. 107 delle NOIF, che trovate QUI 107 NOIF – ci dice
art. 1 La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”.
E fin qui tutto ok…continua
Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.
Ora se l’art. si fermava qui, lo svincolo era regolare, lo stesso specificava che è consentito ad inizio stagione, cioè dal 1 luglio al 15 luglio e nel periodo suppletivo, cioè dal 1 dicembre fino al 17 dicembre. Quindi non c’era bisogna di fare nessun reclamo, la posizione risultava regolare.
Però proseguendo la norma continua… questo sempre riguardando il comma 1
L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.
Questo è quello che a noi interessava. Cioè da come interpretiamo l’articolo lo svincolo è consentito una sola volta. Per applicare questa norma ci dev’essere una condizione. Il calciatore deve essere tesserato entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre. Se è tesserato entro quelle date lo stesso ha diritto allo svincolo in virtù dell’art. 107 comma 1 delle NOIF una sola volta. Nel nostro caso per il calciatore in questione la condizione c’era. Era vincolato sia entro il 30 giugno e sia entro il 30 novembre. Ha ottenuto lo svincolo prima a luglio e poi a dicembre. Secondo noi violando la norma, ma non secondo le due Commissioni disciplinare. Questo può essere anche nella logica, aver respinto i reclami, se ci spiegavano nel dettaglio le motivazioni perché la nostra domanda non poteva venire accettata.
Vi riporto la prima motivazione quella della commissione disciplinare territoriale di Napoli.
La Commissione Motiva:
La società Real Corbara, quindi, non ha violato nessuna norma relativa al tesseramento del calciatore in parola. Difatti, l’art. 107 delle N.O.I.F specifica che l’inclusione in lista di svincolo di un calciatore, se tesserato, può avvenire entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni stagione sportiva. Inoltre, essa è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale.
La commissione ha quindi motivato che l’art. 107 specifica : che l’inclusione in lista di svincolo di un calciatore, se tesserato, può avvenire entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni stagione sportiva
Praticamente loro leggendo la norma hanno detto il contrario di quello che la stessa norma dice…infatti come vi ho riportato sopra, l’art. completo dice: “purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale” … praticamente hanno confuso la condizione con il periodo di svincolo. Il periodo di svincolo è compreso nel periodo di Luglio e nel periodo di Dicembre. Come hanno motivato loro, hanno detto che un calciatore può essere svincolato entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre. Credo che giudici di un certo rango non dovrebbero commettere questi errori nel scrivere le sentenze.
Passiamo oltre…. riproponiamo lo stesso ricorso, impugnando la decisione di Napoli, alla commissione di Roma. Questa addirittura confonde i comma degli art. … infatti motiva
Occorre premettere che l’art. 107 terzo comma NOIF prevede che lo svincolo del calciatore (non professionista, giovane dilettante o giovane di serie), purché tesserato entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentito una sola volta per ciascuno dei due periodi e che il calciatore svincolato ha diritto di chiedere il nuovo tesseramento a favore di qualsiasi società in qualsiasi momento della stagione purché non ricompreso nei periodi di cui sopra.
Questi addirittura hanno fatto una premessa, specificando il comma 3 dell’art. 107 dice quelle testuali parole.
Ma vogliamo vedere in dettaglio la loro premessa che hanno citato cosa vuol dire?
Art. 107
3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, non possono essere modificate.
Ecco il significato … quindi che c’entra la domanda che abbiamo fatto, inerente al doppio svincolo effettuato dal calciatore, con questo comma 3? Bohhhh
E come se io vado da un macellaio e chiedo un chilo di carne e lui invece mi da un chilo di pane.
Proseguendo la motivazione, la stessa si conclude con questa dicitura:” Essendo valido lo svincolo del 17 dicembre 2007 in quanto il calciatore era stato tesserato dalla società Victoria Real Bagnese il 4 settembre 2007 e cioè entro la data del 30 novembre 2007, egli poteva tesserarsi per la società Real Carbonara, come in effetti è avvenuto”.
Hanno concluso che lo stesso poteva tesserarsi con la squadra Real Carbonara…. Ma il reclamo non era nei confronti del Real Corbara?
Ammetto che ci è potuto essere un errore di battitura nell’ultimo paragrafo, ma motivando facendo riferimento a comma dell’art. sbagliato, questo non è ammissibile.
Sia ben chiaro questo non è nulla contro la società Real Corbara, ma è solo una riflessione per dire: “ Ma chi ci giudica? Sono gente esperti della materia, o semplice persone che vanno lì per Hobbie e non sono addentrati nella materia? Sta di fatto che questa storia non finisce qui, ormai è diventato una questione di principio, non, e ripeto per i 3 punti.
Le sentenze nel bene o nel male si accettano e si rispettano.
Ma le prese in giro .... no
A voi i commenti
Ultima modifica di shevagol il Mer 7 Mag 2008 - 14:06 - modificato 1 volta.